01 Apr Danni causati dall’inquilino: cosa fare?
Danni causati dall’inquilino: cosa fare?
I consigli di affittare.it per gestire i danni causati da un inquilino
Al termine della locazione, quando le chiavi dell’immobile vengono restituite al proprietario di casa, l’inquilino deve pagare i danni provocati da quest’ultimo sull’immobile salvo che dimostri che le rotture non sono a lui imputabili. Il proprietario può usufruire, per gli eventuali danni causati dal conduttore, della somma versata a titolo di deposito cauzionale all’inizio della locazione.
Si presume che l’immobile gli sia stato consegnato dal locatore in buono stato di manutenzione (art. 1576 c.c.), per cui esso deve essere restituito nella stessa condizione in cui si trovava all’inizio della locazione, salvo il normale deterioramento d’uso dell’immobile.
È consuetudine che, quando ha termine la locazione e viene riconsegnato l’immobile al locatore, le parti controllino nei dettagli l’immobile per verificarne le condizioni al momento del rilascio e stabilire se questo viene restituito in buono stato o nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato all’inizio della locazione. Solitamente si compila un verbale in cui vengono elencate eventuali rotture, danni, la condizione dell’ arredo eventualmente presente già dal principio della locazione.
A chi spetta il risarcimento dei danni?
Al conduttore spetta risarcire i danni eventualmente provocati, salvo che quest’ultimo dimostri che non sono dipesi da lui o che sono conseguenza del normale deperimento d’uso del bene. I danni che non siano riconducibili al normale uso della cosa, come ad esempio, quelli relativi alla rottura di maniglie, avvolgibile delle tapparelle ecc., sono a carico del conduttore, sempre che questi dimostri che non sono dipesi da lui.
La manutenzione ordinaria dei deterioramenti dovuti all’uso quotidiano dell’immobile spettano al conduttore che deve farsi carico dei lavori e delle spese per la manutenzione dell’immobile locato; anche se i danni sono prodotti dai suoi familiari o dai suoi dipendenti. L’obbligo a carico del locatore non sussiste se si tratta di riparazioni causate dal conduttore per dolo o colpa o da un familiare o da un dipendente del conduttore ovvero da una persona da lui ammessa anche temporaneamente all’uso ed al godimento della cosa. Se il deterioramento è dovuto alla vetustà o al caso fortuito quest’ultimi spettano al locatore. Per le riparazioni non di piccola manutenzione (danni agli infissi esterni dell’immobile, agli impianti interni ecc.), per tutta la durata del contratto, tali riparazioni sono a carico del proprietario che deve sostenerne la spesa. Le parti possono inserire nel contratto una clausola che ponga a carico dell’inquilino anche le spese di straordinaria manutenzione.
Consigliamo di compilare al termine della locazione il verbale di riconsegna dell’immobile.
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