08 Set Proroga del contratto di locazione
PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Della durata del contratto di locazione abbiamo già ampiamente parlato in precedenza.
Oggi ci soffermeremo su cosa bisogna fare alla scadenza del contratto di locazione. In mancanza di disdetta, se il conduttore viene lasciato dal locatore nel possesso dell’immobile dopo la scadenza contrattuale ed il locatore continua a percepire il canone dal conduttore, il contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Vediamo ora come ci dobbiamo comportare per quanto riguarda l’aspetto degli adempimenti fiscali in merito.
Aspetti fiscali
La proroga del contratto di locazione è il prolungamento della durata del contratto per un periodo ulteriore che deve essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Al pari della prima registrazione l’imposta dovuta per la proroga può essere corrisposta per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga.
Prendiamo ad esempio un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 4 + 4, con canone annuo di 6.000 euro e decorrenza 1/11/2017. Alla prima scadenza naturale del contratto (31/10/2021), se lo stesso è prolungato per ulteriori 4 anni, l’imposta di registro per la proroga va versata entro il 30/11/2021.
In caso di pagamento annuale e in assenza di adeguamenti del canone l’imposta è pari a Euro 120,00 (2% del canone annuo). Successivamente alla proroga sono dovuti i versamenti delle annualità successive entro le scadenze 30/11/2022, 30/11/2023 e 30/11/2024.
L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente.
Con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1504.
La comunicazione della proroga va inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito.
In secondo luogo è necessario comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato. Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (ad esempio l’adeguamento ISTAT).
Nel caso di cedolare secca
In caso di cedolare secca, per mantenere l’opzione nel successivo periodo è necessario confermare tale regime contestualmente alla comunicazione della proroga.
Cosa succede in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche se tacita?
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7-quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 2016, all’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 2011, l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime, effettuando i relativi versamenti, e dichiarando i redditi da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.115 /E del 1° settembre 2017 con la quale ha offerto chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997 alla sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca.
Attenzione quindi alle varie scadenze e sopratutto, come sempre, in caso di dubbi o perplessità non esitate ad affidarvi ai nostri professionisti che sapranno indicarvi la strada giusta verso una serena locazione.
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